Parere sulla richiesta di revisione di un provvedimento di interdizione post partum
L'articolo 17 comma 5 del D.Lgs. 151/01 prevede che i provvedimenti di estensione del divieto al lavoro durante il periodo post partum, ovvero fino a 7 mesi dopo il parto o 12 per il lavoro notturno, siano definitivi.
La circolare specifica che il provvedimento viene emanato quando si verificano due situazioni contemporaneamente:
- il lavoro svolto dalla lavoratrice la espone a rischi e attività vietate anche per il periodo post partum;
- non vi è l'oggettiva possibilità di cambiare mansione alla lavoratrice assegnandole una compatibile con il periodo di puerperio.
La circolare continua spiegando che, per definitivo, si deve intendere un provvedimento emanato a conclusione di un iter, come in questo caso, di verifica della sussistenza delle condizioni previste per la sua attuazione e che non è possibile ricorrere da parte di un soggetto gerarchicamente superiore in quanto non esiste e proprio in virtù della previsione di essere un atto definitivo.
Tuttavia, lo stesso istituto che ha emanato il provvedimento, può, applicando lo strumento dell'autotutela.
-
Fattori umani e organizzativiVAI AL SITO AIASACADEMY
-
Sistemi di Gestione & CompliancePARTECIPA




