AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza rilascia attestazioni di qualità e qualificazione professionale ai propri associati ai sensi dell'art. 4 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e dell'art. 81 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali).
Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 59/2010, le associazioni professionali che rilasciano attestazioni sono tenute a informare in modo chiaro l'utente su:
Ogni attestazione rilasciata da AIAS è specifica per una singola attività o figura professionale (in conformità all'art. 8 del Regolamento AIAS), in coerenza con quanto previsto dal modello MIMIT, che riporta esplicitamente la dicitura "per l'attività di …".
L'attestato testimonia che il professionista, per la specifica attività per cui è rilasciato:
AIAS ha definito e approvato i seguenti disciplinari, che specificano nel dettaglio i requisiti e le procedure per il rilascio dell'attestazione per ciascuna figura professionale:
| Figura professionale | Disciplinare |
|---|---|
| FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | Scarica il disciplinare |
Il percorso di attestazione è in continua evoluzione: ulteriori figure professionali saranno oggetto di specifici disciplinari approvati dal Consiglio Direttivo AIAS.
AIAS sta definendo i seguenti disciplinari, che specificheranno nel dettaglio i requisiti e le procedure per il rilascio dell'attestazione per ciascuna figura professionale:
Una volta conclusa la pubblicazione dei suddetti profili, nel corso dei prossimi anni e sulla base delle richieste degli associati, AIAS definirà i disciplinari delle seguenti figure professionali:
Ogni attestazione AIAS riporta il numero di iscrizione del professionista, che può essere verificato contattando la Segreteria AIAS o consultando i registri associativi disponibili nell'area riservata del sito.
Un professionista in possesso dell'attestazione AIAS si è impegnato a rispettare gli standard qualitativi e deontologici definiti nel disciplinare di riferimento. In caso di condotta non conforme, l'utente può rivolgersi allo Sportello del Consumatore AIAS, istituito ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge n. 4/2013, il servizio dedicato alla tutela degli utenti e dei consumatori.
Possono presentare reclamo i committenti delle prestazioni professionali e, più in generale, chiunque abbia un interesse diretto nella vicenda. I reclami anonimi sono inammissibili.
Il reclamo deve essere presentato in forma scritta, con adeguata documentazione a supporto, ai seguenti recapiti. Lo Sportello esclude preliminarmente i ricorsi palesemente infondati; ove decida di procedere, acquisisce le informazioni necessarie presso le parti e fornisce le indicazioni per la soluzione della problematica. La decisione finale ha carattere definitivo salvo ricorso in sede giurisdizionale.
Accedi allo Sportello del ConsumatoreEmail: segreteria@networkaias.it
PEC: aias-sicurezza@pec.it
Il rilascio dell'attestazione avviene a seguito di un'istruttoria condotta dalla Commissione per le Attestazioni Professionali e di Conformità (APC) di AIAS. Il richiedente è tenuto a presentare la documentazione indicata nel disciplinare di riferimento, che comprova il possesso dei requisiti di formazione, esperienza professionale e aggiornamento continuo. La Commissione valuta la documentazione e delibera in merito al rilascio. AIAS si riserva di effettuare controlli periodici per verificare il mantenimento dei requisiti nel tempo.
L'attestazione AIAS ha validità triennale e deve essere rinnovata ogni tre anni. Il rinnovo è subordinato alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare di riferimento, con particolare riguardo all'aggiornamento professionale continuo, e al mantenimento dell'iscrizione ad AIAS in regola con le quote associative.
Il rinnovo tiene conto anche di eventuali violazioni del disciplinare accertate presso lo Sportello del Consumatore, ovvero oggetto di provvedimento disciplinare definitivo da parte di AIAS, o di provvedimenti definitivi dell'Autorità giudiziaria.
I requisiti quantitativi dell'aggiornamento (tipologie di attività riconosciute, ore minime, documentazione da produrre) sono definiti nel disciplinare specifico per ciascuna figura professionale. La documentazione raccolta va inviata annualmente alla Segreteria AIAS all'indirizzo segreteria@networkaias.it, a valle del rinnovo associativo e comunque entro il 31 marzo di ogni anno.
L'attestazione può essere sospesa temporaneamente o revocata dal Consiglio Direttivo di AIAS, su segnalazione dell'APC o dello Sportello del Consumatore, nei seguenti casi principali:
Il professionista a cui sia stata revocata l'attestazione non può presentare una nuova richiesta prima di tre anni dalla revoca, e solo documentando adeguatamente la correzione delle prassi che hanno dato luogo al provvedimento.
AIAS garantisce la propria presenza sul territorio nazionale attraverso referenti regionali affiliati all'Associazione. I referenti sono punti di contatto locali per gli associati e per gli utenti che desiderano informazioni sui servizi associativi e sulle attestazioni professionali rilasciate da AIAS.
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Regione |
Nome e Cognome |
Comune |
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Telefono |
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Puglia |
Gianvito Schena |
Monopoli |
080 748637 |
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Sicilia |
Adriano Russo |
Catania |
335 660 5123 |
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Piemonte |
Fabio Rosito |
Torino |
329 641 1255 |
La rete territoriale AIAS è in continua espansione. Per informazioni sulla presenza di AIAS nella tua regione, contatta la Segreteria nazionale.
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