Tutela assicurativa degli studenti
La Circolare ripercorre il tema della copertura assicurativa di studenti e personale della scuola, compresi gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
Nel corso del 2025 sono state adottate misure volte a rendere strutturale l'estensione delle coperture assicurative sia per il personale docente per gli studenti.
Insegnanti: le norme permettono di coprire non solo gli infortuni avvenuti all'interno delle attività laboratoriali, ma anche gli altri infortuni verificatisi nel corso del lavoro, inclusi gli infortuni in itinere.
Studenti: come per gli insegnanti, si supera il limite di assicurazione previsto prima solo per le attività laboratoriali. Sono inclusi anche infortuni legati alla fruizione dei locali di servizio quali le mense e anche le uscite didattiche.
Formazione scuola-lavoro (ex PCTO, ex Alternanza scuola lavoro): la normativa estende la copertura anche ai tragitti da e per il luogo di svolgimento dell'attività in azienda. Questa previsione è retroattiva e si applica quindi anche ad eventuali infortuni avvenuti nei periodi 23/24, 24/25.
Cosa viene rimborsato agli studenti?
Per gli alunni e gli studenti non è prevista l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori. Pacifica, invece, è l’erogazione delle prestazioni sanitarie durante il periodo dell’inabilità temporanea, anche dopo la guarigione clinica, se necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato
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