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Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute
Interpello al Ministero del Lavoro n. 1/2024
Ministero del Lavoro
Si chiede di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non
esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di
VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”
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