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Infortunio mortale durante l'attività di manutenzione: eludibilità dei dispositivi di sicurezza, prassi contra legem e omessa valutazione del rischio manutentivo

20 febbraio 2026

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 gennaio 2026, n. 3337

Osservatorio 81/08

Una sentenza pone l'attenzione sull'importanza di valutare i rischi connessi alle attività di manutenzione e il fatto che una macchina sia marcata CE non esclude la responsabilità del datore di lavoro.

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Ecco alcuni passaggi interessanti della sentenza:

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A.A., dunque, nella veste di datore di lavoro avrebbe dovuto procedere in autonomia rispetto al costruttore alla valutazione di tutti i rischi connessi all'utilizzo del macchinario, monitorandone l'impiego in modo corretto la posizione di garanzia assunta in ragione della sua qualifica comportava l'obbligo, anche nel caso di nomina di un responsabile, di vigilare sul corretto espletamento da parte del vigilato delle funzioni delegate.

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2.2.2. La Corte di appello, inoltre, ha anche valorizzato la omessa valutazione da parte del datore di lavoro del rischio connesso alla attività manutentiva, nel corso della quale si era verificato l'infortunio, rilevando come nel relativo documento fosse sì contemplato il rischio di schiacciamento provocato dalle parti meccaniche, ma tale rischio fosse fronteggiato solo con la previsione della presenza di un operatore ulteriore in grado di arrestare la macchina e non anche, come sarebbe stato necessario, con la previsione di agire solo a macchina "de-energizzata". La individuazione da parte della Corte di tale ulteriore profilo di colpa è, anch'essa, rispettosa del principio per cui la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione (Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Rv. 282241 - 01). E ciò perché l'obbligo per il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.81/2008, di analizzare e individuare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti sul luogo di lavoro è funzionale alla indicazione delle misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

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