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Pubblicate le FAQ sull'Accordo Stato Regioni sulla formazione

5 aprile 2026

Osservatorio 81/08

A luglio 2025 la Conferenza delle Regioni aveva inviato le FAQ raccolte da tutte le regioni, al Ministero del Lavoro per consultazione. Trovate quelle FAQ allegate a questa news (https://www.aias-sicurezza.it/accordo-stato-regioni-le-prime-faq-dal-coordinamento-tecnico/s9bf03f42). Il Ministero del Lavoro ha finalmente pubblicato le FAQ che, però, sono diverse da quelle inviate dalla Conferenza delle Regioni. Riassumiamo le risposte date.

1. Accreditamento regionale: viene ribadito che ogni ente può operare solo nelle regioni nelle quali è accreditato. Come previsto dall'Accordo, tutti gli attestati rilasciati sono validi anche al di fuori della regione dove sono stati ottenuti;

2. Alcuni quesiti specificano che i contenuti degli attestati indicati dall'Accordo sono quelli minimi obbligatori a cui l'ente può decidere di integrare con altre informazioni;

3. Viene ribadito che i corsi moduli specifici devono essere fatti per gruppi omogenei per mansione, non per codice ATECO;

4. Viene ribadito il principio per il quale, dopo 10 anni senza aggiornamento, si perde definitivamente l'abilitazione e bisogna rifare il corso iniziale mentre, prima dei 10 anni, si fa solo l'aggiornamento per continuare ad esercitare;

5. i 60 giorni di tempo per fare la formazione lavoratori sono già stati eliminati e non si applica il transitorio di 1 anno;

6. dove non si svolge la riunione periodica (aziende con meno di 15 addetti) non è previsto il rendiconto della verifica di efficacia durante il lavoro;

7. Entrata in vigore: la data di entrata in vigore non è il 24 maggio 2025, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma il 19 maggio 2025 data di pubblicazione del provvedimento sul sito del Ministero del Lavoro;

8. Riconoscimento formazione pregressa per le nuove attrezzature: viene ribadito che sono riconosciuti i corsi fatti prima dell'entrata in vigore dell'Accordo se i contenuti, e non anche la durata e le modalità di verifica, sono coerenti con quanto previsto nel nuovo Accordo. Non esiste un riconoscimento parziale: o il corso fatto è del tutto coerente con gli argomenti o si deve rifare da capo, non è possibile fare integrazioni;

9. la prova pratica prevista come esame finale deve essere individuale tra docente e discente. Il rapporto 1:6 si applica solo alla parte pratica durante il corso;

10. niente videoconferenza né per il corso iniziale né per gli aggiornamenti dei corsi attrezzature;

11. il paranco, o gru a bandiera, non è soggetto al corso come carroponte;

12. Formazione del datore di lavoro che intende svolgere i compiti del SPP: deve prima fare il corso da datore di lavoro (16 h) poi quello da DLSPP generale (8 h) ed eventuali moduli integrativi in base al settore;

13. il datore di lavoro può organizzare direttamente corsi per lavoratori, dirigenti e preposti;

14. la formazione dei lavoratori va fatta contestualmente all'assunzione;

15. I datori di lavoro SPP formati secondo la norma del 1997 sono esonerati dal corso per datore di lavoro e DLSPP;

16. i preposti formati o aggiornati da meno di 2 anni il 19/05/2025, hanno 2 anni di tempo per fare l'aggiornamento quindi entro il 19/05/2027;

17. già ora, i corsi preposti non possono essere svolti in modalità elearning;

18. la verifica di comprensione della lingua spetta al solo datore di lavoro e non anche all'ente di formazione;

19. il modulo cantieri è obbligatorio solo per i datori di lavoro e i dirigenti delle imprese affidatarie;

20. fino al 19/05/2027 i datori di lavoro delle imprese affidatarie devono essere formati in base all'articolo 97 comma 3 ma possono anche optare per argomenti e durate diverse dal modulo cantieri. Dopo il 19/05/2027 sarà obbligatorio rispettare i dettami del modulo cantieri;

21. il fascicolo del corso va conservato presso la sede del soggetto organizzatore;

22. fino al 19/05/2026 possono essere avviati corsi anche da soggetti formatori diversi da quelli di cui alla parte I;

23. i relatori di convegni e seminari possono non avere i requisiti del formatore. Tuttavia, anche per questi eventi va prevista la verifica finale;

24. il tutor è sempre obbligatorio per i corsi in videoconferenza ed elearning. Per i corsi in presenza è responsabilità del soggetto formatore prevedere o meno la presenza del tutor;

25. il tutor non può coincidere con il docente ma può essere un dipendente dell'azienda ospitante;

26. la verifica finale è sempre obbligatoria per tutti i corsi compresi gli aggiornamenti per ASPP/RSPP e CSE/CSP. La mancata indicazione delle modalità in tabella significa solo che è possibile scegliere la modalità che si preferisce;

27. le 30 domande vanno intese per singolo corso come individuato nel progetto formativo. Se il mio progetto formativo prevede integrate la generale e la specifica, si farà un solo test

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