Lavoratrici in gravidanza e puerpere
L'INL ha pubblicato una nuova Circolare dedicata alla gestione delle pratiche per le lavoratrici in gravidanza e puerpere. All'interno, alcuni elementi interessanti da considerare nell'ambito della valutazione del rischio.
Ecco alcune considerazioni che emergono dalla lettura del documento:
1. non è obbligatorio predisporre uno specifico documento dedicato alla valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza e puerpere ma, come cita la circolare, può essere uno ''stralcio del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere";
2. l'acquisizione del documento di valutazione dei rischi, non è volto solo a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per le quali è prevista l'interdizione ma anche per permettere all'Ispettorato di individuare eventuali condizioni di rischio, ex art. 17, che possono determinare un provvedimento di sospensione. Tra questi, la Circolare cita:
rumore, radiazioni, vibrazioni, microclima, campi elettromagnetici, microonde, ultrasuoni;
fumi di saldatura, vapori di solventi, oli minerali, stampaggio materie plastiche, sostanze chimiche tossiche, nocive, corrosive, infiammabili;
agenti biologici;
aggressioni.
3. interessanti alcune considerazioni sul divieto di movimentazione manuale dei carichi:
a) È comunque opportuno evidenziare che per “carico” si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga movimentato in via non occasionale (almeno 1 volta/ora secondo un documento ISPESL legato alla 626) nella giornata lavorativa tipo. Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi;
b) nel pre parto, come già chiarito nel 2021, è sufficiente la presenza del rischio per determinare l'astensione, a prescindere dal risultato della valutazione dei rischi. Questa Circolare, invece precisa che, nella fase post-partum, alla ripresa dell’attività lavorativa, alla lavoratrice madre dovrà essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l’indice di rischio (UNI ISO 11228-1) sia superiore o uguale a 1.
4. la pratica di richiesta di astensione non configura, anche sulla documentazione prodotta, un accertamento tecnico di vigilanza. Questa possibilità viene indicata come ''extrema ratio'';
5. viene chiarito che nel valutare lo ''stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro'' rileva la durata del turno della lavoratrice quindi la metà va calcolata sull'orario effettivo e non sulle 8 ore e si deve considerare anche il tempo che la lavoratrice passa in piedi deambulando;
6. viene riportato un approfondimento sulle mansioni scolastiche riportando gli elementi ostativi per continuare il lavoro:
a) MMC (sollevamento bambini) per infanzia e nido;
b) rischio biologico per tutti i gradi scolastici. Per le scuole di secondo grado, questo elementi va valutato nello specifico dall'INL mentre negli altri casi viene ammesso d'ufficio;
c) postura eretta per infanzia e nido.
Da valutare caso per caso per gli insegnanti di sostegno.
7. l'Allegato 1 riporta un utilissimo elenco delle condizioni di rischio che determinano l'interruzione dell'attività lavorativa con delle note molto importanti da considerare.
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