AIAS Risponde

Lavoratori Minori – Visite Mediche Preassuntive e Periodiche

10 giugno 2026

AIAS Risponde - Quesito alla Rete Giuridica n. 13/2026AIAS

Avv. Elena Chiefa

QUESITO

L’articolo 42 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9/8/2013 n. 98, ha stabilito l’abrogazione delle disposizioni concernenti gli obblighi dei seguenti certificati attestanti l’idoneità psicofisica al lavoro: ....omissis.. b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l’assunzione di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. n. 1668/56 (apprendisti) e all’articolo 8 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, e successive modificazioni (minori)». Lo stesso articolo 42 al punto 1 dichiara che rimangono fermi gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. Viene ribadito, quindi, che nel caso in cui il minore debba essere adibito a mansioni per le quali dalla valutazione dei rischi risulti la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria, la visita preventiva e le successive visite periodiche dovranno essere eseguite dal medico competente nominato dall’azienda. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 51907 del 6/12/2016 ha invece confermato la permanenza, in entrambi i casi (E QUINDI ANCHE NEL CASO DI MINORE NON SOGGETTO AD OBBLIGO DA DVR), dell’obbligo a carico del Datore di effettuare la visita medica per l’ammissione al lavoro dei minori, affermando che «la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tuttora reato» sanzionato penalmente. Secondo l'interpretazione della Corte, è stata abrogata, e quindi depenalizzata, la sola disposizione concernente l’obbligo del certificato, ma non quello della visita. Il minore che non sarà adibito a mansioni che prevedono la sorveglianza sanitaria (secondo quanto indicato nella valutazione dei rischi), dovrà essere sottoposto, a cura e spese del Datore di lavoro, a visita preventiva e a visite periodiche eseguite da un medico del Servizio sanitario nazionale (vedasi comma 3, art. 8 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977).

RIASSUMENDO

Secondo quanto indicato dalla Corte di Cassazione, è quindi ancora necessario sottoporre i minori (15-18) a visita medica preventiva e periodica. Si consideri però che se i minori sono adibiti a mansioni per le quali nella valutazione dei rischi è stata definita la necessità di sorveglianza sanitaria (es. panettiere e pizzaiolo- rischio chimico farina, macellaio - rischio sovraccarico biomeccanico arti superiori, ecc.) la visita medica sia preventiva che periodica deve essere eseguita dal Medico competente dell'Azienda. Mentre, nel caso in cui i minori siano adibiti a mansioni per le quali nella valutazione dei rischio non è stata prevista la necessità di sorveglianza sanitaria (es. cameriere che svolge essenzialmente il servizio ai tavoli) la visita medica, sia preventiva che periodica, deve essere eseguita da un Medico del Servizio Sanitario Nazionale (l’unica possibilità attuale è richiedere un certificato, a spese del DdL, al Medico curante del lavoratore).

La posizione evidenziata è corretta?

 

RISPOSTA

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