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Formazione specifica per insegnanti

3 ottobre 2025

Interpello 1/2025 prot. n. 13431 del 29/09/2025

Osservatorio 81/08

La Commissione interpelli ha pubblicato la risposta a questa domanda: ''viene chiesto di chiarire se il personale docente che svolge mansioni che non li espongano ad un rischio medio o alto può frequentare i corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro".

Il subordine della definizione del livello di rischio alla valutazione di rischi, invece che al Codice ATECO, veniva richiamato dall'Accordo Stato Regioni del 25/07/2012, abrogato anch'esso dall'Accordo del 2025 che, invece, fa riferimento solo al codice ATECO per la definizione del numero minimo di ore che poi possono essere estese come durata e contenuti in base alla valutazione dei rischi.

Questo Interpello, invece, riporta proprio l'approccio che era seguito all'Accordo del 2012:

''la Commissione ritiene che, in considerazione delle premesse sopra citate, il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.''.

Detto questo, non mancano i dubbi, in particolare, se un determinato settore, come quello delle scuole, ha un livello di rischio associato medio ma la mansione principale di questo settore, secondo questo interpello, può essere a rischio basso, come si fa a determinare le attività a medio e alto rischio e, quindi, per esclusione, quelle a basso rischio? Torna quindi l'applicazione di quanto definito all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi o devo comunque dimostrare una correlazione tra la mansione svolta e attività collegate a codici ATECO ad un determinato rischio?

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