Fresatrice non conforme: studente trascinato dall'organo in movimento. Condannato l'installatore
Cassazione Penale n. 9983/2026: chi interviene per adeguare una macchina alla normativa ne assume la piena responsabilità in materia di sicurezza.
Ecco alcuni passaggi interessanti.
''In altri termini, dovendo intervenire sulla fresatrice per renderla conforme alla normativa in materia di prevenzione infortuni, A.A. era tenuto non soltanto a segregare per quanto possibile gli organi lavoratori in movimento, ma anche a segregare per quanto possibile le zone di operazione pericolose, e si rese inadempiente a questi obblighi proprio perché ritenne sufficiente ridurre al minimo indispensabile l'area non protetta dell'organo lavoratore in movimento e suggerire l'adozione di ulteriori misure per ridurre al minimo il pericolo. Invero, poiché la protezione della zona pericolosa era possibile, nel rispetto dell'allegato V punto 6.1. era doveroso procedervi e la disposizione di cui all'allegato V punto 6.5., invocata dalla difesa, non poteva trovare applicazione.''
''Come si è detto, A.A. era intervenuto sul macchinario per l'ultima volta il 20 luglio 2008. Secondo i giudici di merito, questo intervento fu richiesto perché i responsabili del ''Consorzio Interaziendale Canavesano C.I.A.C. Srl'' (e della scuola professionale ove la fresatrice era installata) volevano rendere la macchina conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 che era appena entrato in vigore. Muovendo da questa valutazione in fatto (non contestata dalla difesa), le sentenze di primo e secondo grado hanno attribuito a A.A. il ruolo di garante della sicurezza di coloro che dovevano lavorare alla fresatrice.''
''Si rammenta in proposito che, per giurisprudenza costante, ''qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi''
' ..quando tale obbligo giuridico ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia e l'evento non viene meno a fronte di una situazione di rischio per i lavoratori riconducibile al mancato intervento di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedimento''
''Alla luce di tali considerazioni si deve escludere che la posizione di garanzia dell'installatore sia venuta meno con la consegna della macchina ai soggetti preposti a vigilare sull'uso della stessa. Di conseguenza è infondata l'argomentazione difensiva secondo la quale A.A. avrebbe adempiuto ai propri obblighi segnalando ai soggetti preposti l'esistenza di un rischio residuo.''
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