Formazione rischio altro per lavoratore di impresa edile e supervisione dell'organismo paritetico
QUESITO
Siamo una società che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro per le aziende e di erogare formazione, assumendo incarichi di RSPP esterni per numerose imprese sul territorio lombardo. Nel corso dell'anno 2024 ci è stato contestato l’attestato di formazione rischio alto (rilasciato da un ente accreditato regionale e certificato ISO) di un lavoratore di un’impresa edile, durante un controllo documentale da parte del Coordinatore di cantiere. La contestazione si basava su una risposta del Ministero del Lavoro (allegata), secondo cui per i lavoratori con CCNL edilizia la formazione dovrebbe essere erogata sotto la supervisione dell’Organismo Paritetico. La stessa nota ministeriale chiarisce però che la mancanza di tale supervisione non integra un illecito sanzionabile e non compromette l'efficacia della stessa.
Aggiungiamo anche che si tratta non di mera legislazione ma di una circolare priva di efficacia legislativa (questo ci viene riportato anche dai legali in materia che seguono la ns azienda). Pur essendo consapevoli di ciò, per maggiore prudenza abbiamo scelto di utilizzare unicamente enti collegati a organismi paritetici. Oggi ci troviamo tuttavia nella necessità di assumere una posizione definitiva: valutare se proseguire su questa strada o se tornare a operare tramite enti unicamente accreditati a livello regionale.
A tale scopo chiediamo un chiarimento formale riguardo: se la formazione svolta tramite un ente accreditato a Regione Lombardia (senza supervisione paritetica) possa essere contestata per lavoratori edili; se la supervisione dell’Organismo Paritetico debba essere considerata obbligatoria o se rimanga una facoltà del datore di lavoro (come si evince dal quadro legislativo).
RISPOSTA
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