Datore di lavoro e organizzazione dei corsi di formazione
QUESITO
Un socio ci chiede se un datore di lavoro, che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, può erogare i corsi di formazione per i propri lavoratori.
RISPOSTA A CURA DI FABIO ROSITO
Datore di lavoro come soggetto organizzatore
L'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 ha realizzato una sorta di framework comune a tutti i percorsi di formazione per quanto concerne i soggetti autorizzati a organizzare i corsi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, traducendo le indicazioni che già avevamo conosciuto dal 2006 in avanti, nei diversi Accordi Stato Regioni per la formazione di RSPP/ASPP, Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Attrezzature, Ponteggi, Posizionamento mediante funi e, sottoforma di Decreto, la segnaletica stradale.
Questo framework prevede 3 tipologie di soggetti autorizzati:
1. soggetti istituzionali;
2. soggetti accreditati in regione;
3. altri soggetti (organismi paritetici e associazioni sindacali).
Tuttavia, lo stesso Accordo, solo per la formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori della propria azienda, permette questa deroga:
"I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo."
Siamo all'interno della Parte II, punto 2 paragrafo 1 dell'Accordo.
Datore di lavoro come docente
Sempre al punto 2 della Parte II dell'Accordo, troviamo anche questa indicazione:
"Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione di cui ai paragrafi: 2.1, 2.2 e 2.3."
A differenza del soggetto formatore, che può esserlo anche un datore di lavoro che non svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, qui è richiesto tale requisito aggiuntivo per poter essere docente.
Non si tratta di una novità assoluta, in quanto già l'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 aveva previsto: "Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.". In realtà, come si legge dal testo, il datore di lavoro veniva esonerato dal requisito di capacità didattica, previsto dal decreto formatori, ma non anche dai requisiti di conoscenza ed esperienza, lasciando alcuni punti non chiari. Tutto questo, come detto sopra, viene quindi superato definitivamente. Andando ancora più indietro, è nello stesso Decreto Formatori (D.I. 06/03/2013) che troviamo l'esonero, sebbene temporaneo, per il datore di lavoro che forma i suoi lavoratori: "Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato."
Adempimenti documentali
Ora vediamo quali adempimenti formali deve mettere in campo il datore di lavoro per organizzare correttamente la formazione.
L'Accordo Stato Regioni, al punto 1 della Parte IV, riporta una serie di "sconti" qualora il datore di lavoro fosse il soggetto formatore di corsi che riguardano i propri lavoratori, dirigenti e preposti:
"Le indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi riportate di seguito, fatta eccezione dei punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.3 e 7, non si applicano ai Datori di Lavoro che organizzano ed erogano autonomamente, all’interno delle proprie aziende nei confronti dei propri lavoratori, la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma esse possono trovare indicazioni utili per la gestione dei percorsi formativi di cui al presente accordo."
Quindi, il datore di lavoro che organizza direttamente un corso è esonerato dai punti della parte IV tranne che per:
3.2 requisiti dei corsi in modalità videoconferenza sincrona;
3.3 corsi in modalità asincrona (elearning);
3.4 corsi in modalità mista;
3.5 modalità di erogazione dei corsi;
6.3 modalità di verifica dell'apprendimento;
7 verifica dell'efficacia sul lavoro.
E', quindi, esonerato dalla progettazione e valutazione del gradimento.
Pertanto, il datore di lavoro che intenda organizzare la formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti dovrà predisporre:
1. registro di formazione, dove annotare l'elenco degli allievi e far apporre le firme per la registrazione della partecipazione, elenco dei docenti con firma degli stessi;
2. attestati di formazione, nel rispetto di eventuali modelli definiti a livello regionale, ove presenti;
3. verbale di verifica finale.
Tutta questa documentazione, che va a comporre il fascicolo del corso, dovrà essere custodita per 10 anni.
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