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Adeguamento edifici scolastici: la roadmap

10 aprile 2026

Decreto del Ministero dell'Interno 31 marzo 2026

Osservatorio 81/08

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il D.M. 31 marzo 2026 che riporta la roadmap per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici.

Ecco le scadenze:

  • 08/01/2027: invio della SCIA attestante la messa in atto delle misure previste ai punti 7.0 (genera; 7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio) del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992;
  • 31/12/2017: invio della SCIA attestante la messa in atto dei restanti punti.

Fino all'attuazione delle misure previste, bisogna comunque adottare queste misure compensative:

  • a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
  • b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
  • c. garantire che l'affollamento dell'attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;
  • d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali;
  • e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività; tali addetti antincendio, svolgono controlli preventivi e vigilano sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  • f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;
  • h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
  • i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.
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