| [AGG.TO INFO] Dl semplificazioni convertito |
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Testo coordinato del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35
- Il Decreto semplificazioni non contiene più la norma sulla semplificazione dei controlli alle imprese nelle attività riguardanti la sicurezza sul lavoro. Il passaggio riguardante la sicurezza sul lavoro era contenuto nell'articolo 14 Semplificazione dei controlli sulle imprese Testo precedente f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)". Testo emendato alla lettera f), le parole da: « soppressione o riduzione » fino a: « (UNI EN ISO-9001), » sono sostituite dalle seguenti: « razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO »; Testo coordinato f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualita' ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA) - Riduzione degli oneri in materia di privacy (modifiche al DLgs 196/2003). Il Dl semplificazioni:
E' venuto meno l’obbligo da parte delle aziende dell’elaborazione e dell’aggiornamento del Documento programmatico di sicurezza (DPS): le aziende devono tuttavia osservare le prescrizioni dell’art. 34 del Codice privacy e dell’All. B. In particolare “il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le misure minime"
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